Art. 8.
(Delega al Governo per la disciplina di benefìci di natura previdenziale e in materia di successione).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in

 

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vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dell'attribuzione ai componenti delle unioni di fatto di benefìci di natura previdenziale e in materia di successione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) la proporzionalità del beneficio concesso alla durata del rapporto, che comunque non può essere inferiore a sette anni, decorrenti dalla presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2;

          b) la continuità e la sufficiente stabilità dell'unione di fatto;

          c) la salvaguardia dei diritti eventualmente spettanti ad altri soggetti sulla base delle disposizioni legislative vigenti in materia.

      2. Ai soli fini della definizione della disciplina in materia previdenziale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

          a) la consistenza del reddito del convivente superstite;

          b) per quanto attiene ai figli di età non superiore a ventisei anni, la circostanza che siano a carico del genitore e non svolgano alcuna attività lavorativa o che, di qualunque età, siano inabili e a carico del genitore medesimo.

      3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità e con il Ministro delle politiche per la famiglia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato. Lo schema di decreto legislativo deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

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